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venerdì 20 settembre 2013

Il Tribunale di Catania immette in ruolo i ricorrenti della vertenza “pettine”, anche se preceduti da docenti che non hanno inoltrato ricorso.

Importanti pronunzie provengono dal Tribunale del Lavoro di Catania nell’ambito del contenzioso scaturito dal mancato inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento del 2009.

In particolare, con la sentenza n.2248/13, il Giudice Dott.ssa Claudia Cottini, ha, da un lato, confermato l’unanime orientamento dei Tribunali del Lavoro (e, ancora prima, del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale) riguardo alla illegittimità (anzi, incostituzionalità) della formazione di due distinte graduatorie – pettine e coda, a seconda della provincia di provenienza – per l’attribuzione dei posti di ruolo, precisando, altresì, ciò che riveste particolare importanza, che, ai fini della dichiarazione del diritto dei ricorrenti all’immissione in ruolo, non ha rilevanza che gli stessi fossero preceduti nella graduatoria di coda da altri docenti che, tuttavia, non risultano aver proposto analogo ricorso né si sono costituiti in giudizio a seguito di notifica; così mostrandosi, di fatto, disinteressati all’assunzione.

La lungimirante pronunzia del Tribunale di Catania vanifica, così, la pretestuosa linea difensiva del Ministero dell’Istruzione, tutta incentrata sulla pretesa impossibilità di conoscere i docenti di coda aventi effettivo interesse all’immissione in ruolo; ciò che, per il vero, sarebbe stato facilmente riscontrabile ove il Ministero medesimo avesse da subito prestato esecuzione alle pronunzie dei vari organi giurisdizionali e rinnovato le convocazioni per l’attribuzione dei posti di ruolo. Invece, è stata preferito un ostruzionismo ad oltranza, con il mantenimento in ruolo di docenti che senz’altro non ne avevano alcun diritto in quanto titolari di punteggi modestissimi in graduatoria.

Ancora più esplicita, nel suddetto senso, è l’ordinanza cautelare del medesimo Tribunale del Lavoro di Catania – Giudice Dott. Mario Fiorentino, ove si legge che: “L’inserimento a pettine di tutti i docenti messi in coda non è stato effettuato dall’Amministrazione, né in origine, quando fu pubblicata la graduatoria, né, successivamente, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.41/2011, e dunque non v’è ragione di tenere conto, ai fini del riconoscimento del preteso diritto all’assunzione, di tutti i docenti inseriti nella coda della graduatoria, ma soltanto di coloro che eventualmente abbiano agito in giudizio per l’accertamento del diritto all’inserimento in base al punteggio e alla conseguente assunzione”. Aggiunge il medesimo Tribunale che “non assume di per sé rilevanza il numero dei docenti che precedono la ricorrente inseriti in coda perché, a seguito del decorso del tempo e del prolungarsi dell’incertezza del panorama normativo di riferimento, per le scelte personali effettuate o per il mutamento delle circostanze sopravvenute nel frattempo, gli stessi potrebbero comunque non avere più interesse all’assunzione presso l’ambito territoriale provinciale (per assunzione in altre Province, pensionamento o altre cause)”.

In entrambi i casi l’immissione in ruolo è stata disposta con decorrenza retroattiva della nomina al 2009, con l’importante effetto di esentare i docenti interessati dal vincolo quinquennale di permanenza nella provincia di assunzione (gli stessi hanno, difatti, già ottenuto il provvedimento di utilizzazione su Catania per il corrente anno scolastico).