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lunedì 12 settembre 2016

I TRIBUNALI DEL LAVORO DI CALTAGIRONE E DI MILANO RICONOSCONO IL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO SVOLTO NEGLI ISTITUTI PARITARI SIA AI FINI DEL PUNTEGGIO DI MOBILITA’ CHE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.

Con ordinanza dello scorso mese di luglio 2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone – Giudice Dott. Gasparini ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari. Valutazione che, invece, risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell’8/4/16. L’ordinanza in questione, che ha consentito ad una docente catanese da me assistita di scongiurare la presa di servizio in Piemonte, è particolarmente approfondita e motivata.
Il Giudice, aderendo pienamente alle prospettazioni di cui in ricorso, ha, difatti, preso le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ov’è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.
Il Dott. Gasparini ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie, è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano – Giudice Dott.ssa Francesca Saioni che, in data 20/7/2016 ha emesso analogo provvedimento d’urgenza.

venerdì 5 agosto 2016

IN TUTTA ITALIA ORDINANZE D’URGENZA DEI TRIBUNALI DEL LAVORO A FAVORE DEL RIENTRO IN REGIONE DEGLI IMMESSI IN RUOLO DA CONCORSO IN FASE B. CONFERMATA L’INIQUITA’ PERPETRATA CON IL CCNI DAL MIUR E DAI SINDACATI.

Si era già riferito delle prime pronunzie giurisdizionali con cui era stata accertata l'illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale della scuola nella parte in cui si pretendeva di bloccare per un triennio gli immessi in ruolo da concorso in fase B nella provincia di provvisoria destinazione.
Si rende noto adesso che il suddetto orientamento si è stabilizzato per mezzo di numerose altre ordinanze d’urgenza concesse pressoché sull'intero territorio nazionale a seguito di ricorsi da me curati:
- ordinanza Tribunale Lavoro Torino – Dott.ssa Fierro del 13/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Sondrio – Dott. Fanfarillo del 14/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Benini del 30/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Gesumunno del 19/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Frosinone – Dott.ssa Pastore del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Benevento – Dott.ssa Cassinari del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Pistoia – Dott.ssa De Renzis del 14/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Parma – Dott. Coscioni del 15/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott. Gualano del 15/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott.ssa Taiti del 18/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Enna – Dott. Stancanelli del 22/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Buffoni Gualano del 22/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Fadda del 25/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Napoli – Dott.ssa Ciriello del 25/7/16
- ordinanza Tribunale Lavoro Caltagirone – Dott.ssa Ruggeri del 2/8/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Busto Arsizio – Dott.ssa La Russa del 3/8/16.
- ordinanza Tribunale Lavoro Verbania – Dott.ssa Busoli del 5/8/16.
In taluni casi le ordinanze hanno interessato interi gruppi di ricorrenti.
In tutte le citate pronunzie è stato ribadito, con varietà di motivazioni, che alla deroga all'efficacia esclusivamente regionale delle graduatorie di concorso, eccezionalmente attuata con il piano straordinario di assunzioni del 2015, non può che accompagnarsi un’analoga deroga al relativo vincolo di permanenza, del tutto inesigibile nei casi di collocazione in servizio addirittura extraregionale. Deroga al vincolo di permanenza che, peraltro, per la specifica categoria degli assunti nelle fasi B e C, è ricavabile da espresse disposizioni della legge 107/15 (art.1 commi 73, 99, 108 e 109).
Mentre sul piano dell’urgenza tutte le citate ordinanze hanno rimarcato il carattere assolutamente prevalente della tutela della famiglia (art.2 Costituzione) rispetto a (tutt'altro che chiare) esigenze dell’apparato amministrativo.
Deve, infine, darsi atto di come, nella maggior parte dei casi, alla notifica delle ordinanze è seguita una scrupolosa e tempestiva attività esecutiva da parte degli uffici scolastici regionali e provinciali interessati, cosicché i docenti in questione hanno potuto avere assegnata la sede di servizio quasi sempre nella stessa provincia di residenza.

martedì 21 giugno 2016

Neoimmessi in ruolo da fase B ottengono dai tribunali diritto ad avere sede definitiva nella regione di partecipazione del concorso

Si era riferito negli scorsi giorni della pronunzia del Tribunale del Lavoro di Torino del 13 giugno (dott.ssa Fierro) nella quale si è puntualizzato che, per gli immessi in ruolo da concorso in fase B, “la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”.
Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale del Lavoro di Sondrio (Dott. Fabrizio Fanfarillo) che, con ordinanza d’urgenza del 14/6/16 emessa su ricorso da me curato per conto di una docente siciliana immessa in ruolo con sede provvisoria in provincia a Sondrio, ha disposto a favore della ricorrente “l’accantonamento del posto nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia”.
E’ la conferma dell’iniquità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica nei confronti di tale categoria di docenti che, a dispetto del superamento di un concorso pubblico e della collocazione nelle posizioni di vertice delle relative graduatorie di merito, hanno ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai candidati peggio graduati delle medesime graduatorie di concorso, nominati per scorrimento nella successiva fase C del piano straordinario e, poi, beneficiari dell’accantonamento del posto quasi tutti nella propria provincia di residenza. Con clamorosa violazione del principio meritocratico.
A questo punto sarebbe opportuno ed urgente che il MIUR, onde non costringere i vari Uffici Scolastici Regionali a procedere, caso per caso e manualmente, a ripetute rettifiche delle operazioni di mobilità, riabilitasse le funzioni telematiche a favore degli immessi in ruolo da concorso in fase B, con relativo accantonamento del posto nella regione di partecipazione al concorso (come già disposto per gli immessi in ruolo in fase C, peggio graduati).
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