Si era riferito negli scorsi giorni della pronunzia del Tribunale del Lavoro di Torino del 13 giugno (dott.ssa Fierro) nella quale si è puntualizzato che, per gli immessi in ruolo da concorso in fase B, “la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”.
Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale del Lavoro di Sondrio (Dott. Fabrizio Fanfarillo) che, con ordinanza d’urgenza del 14/6/16 emessa su ricorso da me curato per conto di una docente siciliana immessa in ruolo con sede provvisoria in provincia a Sondrio, ha disposto a favore della ricorrente “l’accantonamento del posto nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia”.
E’ la conferma dell’iniquità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica nei confronti di tale categoria di docenti che, a dispetto del superamento di un concorso pubblico e della collocazione nelle posizioni di vertice delle relative graduatorie di merito, hanno ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai candidati peggio graduati delle medesime graduatorie di concorso, nominati per scorrimento nella successiva fase C del piano straordinario e, poi, beneficiari dell’accantonamento del posto quasi tutti nella propria provincia di residenza. Con clamorosa violazione del principio meritocratico.
A questo punto sarebbe opportuno ed urgente che il MIUR, onde non costringere i vari Uffici Scolastici Regionali a procedere, caso per caso e manualmente, a ripetute rettifiche delle operazioni di mobilità, riabilitasse le funzioni telematiche a favore degli immessi in ruolo da concorso in fase B, con relativo accantonamento del posto nella regione di partecipazione al concorso (come già disposto per gli immessi in ruolo in fase C, peggio graduati).
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