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venerdì 5 agosto 2016

IN TUTTA ITALIA ORDINANZE D’URGENZA DEI TRIBUNALI DEL LAVORO A FAVORE DEL RIENTRO IN REGIONE DEGLI IMMESSI IN RUOLO DA CONCORSO IN FASE B. CONFERMATA L’INIQUITA’ PERPETRATA CON IL CCNI DAL MIUR E DAI SINDACATI.

Si era già riferito delle prime pronunzie giurisdizionali con cui era stata accertata l'illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale della scuola nella parte in cui si pretendeva di bloccare per un triennio gli immessi in ruolo da concorso in fase B nella provincia di provvisoria destinazione.
Si rende noto adesso che il suddetto orientamento si è stabilizzato per mezzo di numerose altre ordinanze d’urgenza concesse pressoché sull'intero territorio nazionale a seguito di ricorsi da me curati:
- ordinanza Tribunale Lavoro Torino – Dott.ssa Fierro del 13/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Sondrio – Dott. Fanfarillo del 14/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Benini del 30/6/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Verona – Dott. Gesumunno del 19/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Frosinone – Dott.ssa Pastore del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Benevento – Dott.ssa Cassinari del 6/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Pistoia – Dott.ssa De Renzis del 14/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Parma – Dott. Coscioni del 15/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott. Gualano del 15/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Firenze – Dott.ssa Taiti del 18/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Enna – Dott. Stancanelli del 22/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Buffoni Gualano del 22/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Ivrea – Dott. Fadda del 25/7/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Napoli – Dott.ssa Ciriello del 25/7/16
- ordinanza Tribunale Lavoro Caltagirone – Dott.ssa Ruggeri del 2/8/16;
- ordinanza Tribunale Lavoro Busto Arsizio – Dott.ssa La Russa del 3/8/16.
- ordinanza Tribunale Lavoro Verbania – Dott.ssa Busoli del 5/8/16.
In taluni casi le ordinanze hanno interessato interi gruppi di ricorrenti.
In tutte le citate pronunzie è stato ribadito, con varietà di motivazioni, che alla deroga all'efficacia esclusivamente regionale delle graduatorie di concorso, eccezionalmente attuata con il piano straordinario di assunzioni del 2015, non può che accompagnarsi un’analoga deroga al relativo vincolo di permanenza, del tutto inesigibile nei casi di collocazione in servizio addirittura extraregionale. Deroga al vincolo di permanenza che, peraltro, per la specifica categoria degli assunti nelle fasi B e C, è ricavabile da espresse disposizioni della legge 107/15 (art.1 commi 73, 99, 108 e 109).
Mentre sul piano dell’urgenza tutte le citate ordinanze hanno rimarcato il carattere assolutamente prevalente della tutela della famiglia (art.2 Costituzione) rispetto a (tutt'altro che chiare) esigenze dell’apparato amministrativo.
Deve, infine, darsi atto di come, nella maggior parte dei casi, alla notifica delle ordinanze è seguita una scrupolosa e tempestiva attività esecutiva da parte degli uffici scolastici regionali e provinciali interessati, cosicché i docenti in questione hanno potuto avere assegnata la sede di servizio quasi sempre nella stessa provincia di residenza.