Un’importante pronunzia giurisdizionale è stata emessa su una delle vicende più inique cui ha dato luogo l’applicazione della legge 107/15 (c.d. sulla “Buona scuola”).
Si tratta dei docenti immessi in ruolo da concorso nella fase B del piano straordinario che hanno dovuto accettare sedi provvisorie a notevole distanza da casa (con gravi disagi di carattere familiare) per poi vedere attribuiti numerosi posti nella propria provincia di residenza ai candidati piazzati sino alle ultime posizioni delle medesime graduatorie di merito, all’esito della successiva fase C.
Il CCNI sulla mobilità dell’8/4/16 (in particolare all’art.2 comma 3) ha, poi, disposto che la suddetta destinazione “provvisoria” di provincia debba essere mantenuta anche ai fini dell’assegnazione della sede “definitiva”.
Ebbene, condividendo la ricostruzione proposta dal sottoscritto difensore in sede di ricorso (presentato per conto di una candidata siciliana con sede provvisoria a Torino), il Tribunale del Lavoro di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Clotilde Fierro, con ordinanza d’urgenza dello scorso 13 giugno ampiamente motivata, ha chiarito che: “La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge 107/2015 - oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale - è peraltro chiaramente sancita dall’art. 1 comma 73 legge 107/15 il quale testualmente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”. E ancora: “La sede di assegnazione iniziale , in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”.
Conclusivamente, il Tribunale di Torino ha dichiarato il diritto della ricorrente “all’accantonamento del posto nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia”.
Se adesso l’Amministrazione non si attiverà con urgenza onde consentire alla ricorrente l’esercizio del proprio diritto di rientro in Regione, come già diffidata a fare, si esporrà a sicura azione risarcitoria; oltre ai profili di natura penale conseguenti all’inottemperanza dell’ordine del Giudice (art.388 codice penale).
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