Con sentenza n°41/2011, depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 ter, del decreto legge 134/09 (aggiunto dalla legge di conversione 167/09), con il quale si era disposto l'inserimento in coda, anziché a pettine, dei docenti che avevano chiesto il trasferimento di provincia.
Conseguentemente, verranno immediatamente riattivati i giudizi finalizzati al suddetto inserimento a pettine, in seno ai quali, prima dell'intervento della normativa ora dichiarata incostituzionale, erano state già ottenute pronunzie cautelari favorevoli da parte sia del TAR Lazio che del Consiglio di Stato (fino al commissariamento del Ministero).
Si invita, fin da adesso, tutti i ricorrenti a verificare e dare puntuale e dettagliata comunicazione (tramite e-mail) dei pregiudizi subiti, nel corso degli AA.SS. 2009/10 e 2010/11, a causa dell'arbitraria collocazione in coda (anziché a pettine) nelle graduatorie provinciali; ciò affinché possano essere richiesti in giudizio il relativo risarcimento danni e la piena reintegrazione nei diritti violati.
Ancora una volta, la Corte Costituzionale (come già avvenuto, sempre in materia scolastica, per il contenzioso patrocinato da questo studio legale in materia di doppio punteggio di montagna e per il diritto inviolabile di nomina del docente di sostegno a favore degli alunni in condizione di grave disabilità) si pone come un irrinunziabile baluardo di equità e certezza del diritto, a fronte di arroganti condotte del Ministero e del Parlamento gravemente violative di diritti acquisti in sede contenziosa.