Con sentenza n.4286 del 14/7/11, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, predisposto da questo studio legale per conto di numerosi docenti e genitori delle province di Catania ed Enna, nei confronti dell’arbitraria distribuzione su base territoriale, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle immissioni in ruolo disposte dal 2008 in poi.
In particolare, il citato organo giudiziario, creando un importante precedente riguardo alla piena sindacabilità dell’attività ministeriale in materia, ha accertato “l’assenza di un’adeguata motivazione e, a monte, di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province meridionali e quelle del centro nord”; rilevando, in particolare, come, a fronte di ben otto udienze e nonostante le ripetute richieste di chiarimenti da parte dell’Autorità giudiziaria, “non sono emerse modalità aritmetiche o logiche” di ripartizione regionale e provinciale delle 83.000 assunzioni a tempo indeterminato approvate dal Ministero dell’Istruzione.
In seno al ricorso si erano, peraltro, ripetutamente richiamate le numerose disposizioni normative che, nella determinazione della consistenza degli organici, impongono all’Amministrazione particolare tutela per le “aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile” (tra le tante, si vedano l’art.40 L.449/97, gli articoli7, 21, 26 e 28 del D.M. 331/98, l’art.22 L.448/01); norme cui, tuttavia, il Ministero ha mostrato di non aver dato alcun peso.
Dall’annullamento dei decreti ministeriali discende l’obbligo del MIUR di rinnovare le procedure di reclutamento secondo criteri di trasparenza e tenendo nel debito conto le esigenze educative e l’alto tasso di precariato presenti nel meridione d’Italia e, in particolare, nelle province di Catania ed Enna.
Nel caso in cui il Ministero non dovesse provvedere alla dovuta attività entro pochi giorni, verrà chiesta la nomina di un Commissario ad acta da parte del medesimo Consiglio di Stato; ferma restando la possibilità di una nuova impugnativa avverso l’imminente decreto di fissazione e ripartizione del nuovo contingente d’immissioni in ruolo, ove dovesse presentare i medesimi vizi già accertati dal Consiglio di Stato e la medesima penalizzazione in danno delle province meridionali.
Per più dettagliati commenti alla sentenza possono consultarsi gli allegati contributi giornalistici: 1, 2, 3, 4, 5.
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