Con ordinanza n.2848 del 6 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da questo studio legale, per conto di due docenti iscritte nelle graduatorie di Catania, al fine di ottenere la parità di trattamento nella valutazione del titolo SSIS.
Circa 300 iscritti ANIEF avevano, infatti, mantenuto lo spostamento del punteggio di abilitazione (24 punti) da una graduatoria ad un’altra nonostante la sopravvenuta normativa (art.4 quater D.L. 134/09) e le ripetute pronunzie del Consiglio di Stato che hanno chiarito che un tale spostamento di punteggio è da ritenersi precluso fin dall’epoca di formazione delle graduatorie permanenti. Nelle more della definizione dei giudizi nel merito, tale ingiustificato privilegio degli iscritti al suddetto sindacato, dovuto ad un ‘fortunoso’ difetto di notifica dell’appello da parte del Ministero dell’Istruzione, è stato adesso eliminato dal Consiglio di Stato che ha perentoriamente affermato la necessità di “parità di trattamento” tra i docenti.
Circa 300 iscritti ANIEF avevano, infatti, mantenuto lo spostamento del punteggio di abilitazione (24 punti) da una graduatoria ad un’altra nonostante la sopravvenuta normativa (art.4 quater D.L. 134/09) e le ripetute pronunzie del Consiglio di Stato che hanno chiarito che un tale spostamento di punteggio è da ritenersi precluso fin dall’epoca di formazione delle graduatorie permanenti. Nelle more della definizione dei giudizi nel merito, tale ingiustificato privilegio degli iscritti al suddetto sindacato, dovuto ad un ‘fortunoso’ difetto di notifica dell’appello da parte del Ministero dell’Istruzione, è stato adesso eliminato dal Consiglio di Stato che ha perentoriamente affermato la necessità di “parità di trattamento” tra i docenti.
Ove discriminazioni dovessero verificarsi in relazione ad ulteriori fattispecie (ad esempio, per la questione dell’inserimento a pettine), saranno vagliate con i docenti danneggiati, ove interessati, analoghe azioni.