Si comunica che in data 22/12/11 il Tar Lazio - Sez. III° Bis ha pronunciato la sentenza n.9998/11, con la quale, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di riparto di giurisdizione (Corte di Cassazione a Sez.. Unite sent. n.22805/10), è stato imposto ai ricorrenti per l'inserimento a pettine in graduatoria l'onere di proseguire il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro.
Al suddetto riguardo, occorre precisare che il Codice del Processo Amministrativo (approvato con D.LGS. 104/10), all’art. 11 comma secondo prevede che: "Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, (...), sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".
Conseguentemente, si invitano tutti i docenti che avessero ancora interesse al ricorso a contattare urgentemente lo studio per il conferimento del nuovo mandato difensivo e il necessario raccordo circa gli ulteriori adempimenti.
Conseguentemente, si invitano tutti i docenti che avessero ancora interesse al ricorso a contattare urgentemente lo studio per il conferimento del nuovo mandato difensivo e il necessario raccordo circa gli ulteriori adempimenti.