Un’importante sentenza, la n.2301 dell’11/9/2015, è stata recentemente emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano in materia scolastica.
Va, anzitutto, segnalata la celerità con cui il Tribunale meneghino, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giorgio Mariani, ha definito nel merito il giudizio, a neanche due mesi dal deposito del relativo ricorso (avvenuto in data 15/7/2015).
Quanto al contenuto della sentenza, la stessa, prima ancora del vaglio circa la fondatezza della domanda d’inserimento in graduatoria ad esaurimento della docente ricorrente, affronta e risolve due importanti questioni processuali, attinenti, rispettivamente, alla giurisdizione e alla competenza territoriale del Tribunale adito.
Sotto il primo profilo, il Tribunale di Milano, richiamando appropriatamente specifiche pronunzie (anche della Cassazione a Sezioni Unite) già intervenute in materia, ha confermato che l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente – essendo regolato da specifiche disposizioni di legge, senza margine alcuno di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione – dà luogo a veri e propri diritti soggettivi in capo agli interessati; e, quindi, le relative controversie non possono che essere conosciute dal Giudice Ordinario del Lavoro piuttosto che dal Giudice Amministrativo (a quest’ultimo, d’altronde, per espressa previsione del D.Lgs. 165/01, è ormai riservata, nell’ambito di cui trattasi, una residuale giurisdizione soltanto in materia di espletamento dei pubblici concorsi).
Preziosa è, poi, la pronunzia in commento laddove, a fronte di speciose e spesso opposte eccezioni sollevate dalle amministrazioni convenute, ha chiarito che, se il ricorrente non ha mai intrattenuto rapporti di lavoro con l’amministrazione scolastica (e, quindi, non può farsi applicazione dell’art.413 comma 5 cod. proc. civ., che attribuisce la competenza territoriale al Giudice del luogo in cui il lavoratore ha espletato il suo ultimo servizio), deve applicarsi il successivo comma 6 della medesima disposizione, che fa riferimento alla sede dell’amministrazione evocata in causa; che non può essere, precisa ulteriormente il Tribunale, l’Ambito provinciale (che non ha soggettività giuridica) bensì l’Ufficio Scolastico Regionale. Quindi, nel caso di specie, è stata riaffermata la competenza del Tribunale di Milano (dove ha sede l’USR Lombardia) piuttosto che quella del Tribunale di Varese (ove ha sede l’Ambito).
Infine, quanto al merito del giudizio, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda d’inserimento in GAE di una docente che si era immatricolata alla SSIS nell’A.A. 2007/08, aveva, poi, congelato (come suo espresso diritto) il relativo corso onde poter conseguire un ulteriore titolo di livello universitario e, quindi, aveva potuto ultimare il percorso abilitante, a causa della sopravvenuta soppressione delle SSIS, soltanto nel 2013 (mediante il nuovo T.F.A.).
Al riguardo, il Tribunale, in maniera del tutto lineare, ha individuato nell’ art.5 bis del D.L. 137/2008 (conv. in L.169/2008) la disposizione che espressamente prevede, a tutela di evidenti ragioni di affidamento, l’inserimento nelle graduatorie provinciali del personale docente (pur dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento) degli immatricolati alle SSIS entro l’A.A. 2007/08; a prescindere dall’epoca, del tutto occasionale, in cui, poi, si è potuto conseguire il relativo titolo abilitante.
Ciò che, d’altronde, è in armonia con il generale principio del favor partecipationis in ambito concorsuale, atteso l’interesse della stessa pubblica amministrazione a poter selezionare entro la più ampia platea possibile di candidati (purché tutti in possesso dei relativi titoli professionali) quelli più meritevoli per l’attribuzione dei posti di lavoro disponibili.